(Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)
Articolo 27
Â
Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41, 1 comma, DPR 637/1972).
In vigore dal 20/06/1996
Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10
Â
-  La successione  deve essere dichiarata all’ufficio del registro a norma
degli  articoli  da  28 a  30, nel  termine stabilito  dall’art. 31.
-  L’imposta e’  liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della
successione, a norma dell’art. 33, ed e’ nuovamente liquidata, a norma dello
stesso articolo, in  caso di successiva presentazione di dichiarazione
sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6. La liquidazione deve
essere  notificata, mediante  avviso, entro il termine di decadenza di tre
anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o
della dichiarazione sostitutiva o integrativa.
-  Successivamente l’ufficio,  se ritiene che la dichiarazione, o la
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi
dell’art.  32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della
maggiore imposta a norma dell’art. 34. La rettifica deve essere notificata,
mediante avviso,  entro  il  termine di decadenza di due anni dal pagamento
dell’imposta principale.
-  Se la dichiarazione della successione e’ stata omessa, l’imposta
e’ accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se e’ stata omessa
la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all’art.
28, comma  6,  si  procede d’ufficio,  rispettivamente, alla
riliquidazione dell’imposta o alla  liquidazione della maggiore imposta.
L’avviso deve essere  notificato entro  il termine di decadenza di
cinque anni dalla scadenza  del termine per la presentazione della
dichiarazione omessa.
-  Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od
omissioni, l’ufficio puo’ provvedere alla correzione e liquidare la maggiore
imposta  che ne  risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato
entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si
riferisce la correzione.
-  L’imposta e’ dovuta anche se la dichiarazione e’ presentata oltre il
termine  di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni
dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
-  E’ principale l’imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate,
complementare l’imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento
d’ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori
od omissioni di una precedente liquidazione.