(Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)

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Articolo 27

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Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41, 1 comma, DPR 637/1972).

In vigore dal 20/06/1996

Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10

 

  1.   La  successione   deve essere dichiarata all’ufficio del registro a norma

degli   articoli   da   28  a   30,  nel   termine  stabilito   dall’art.  31.

  1.   L’imposta  e’   liquidata  dall’ufficio  in base alla dichiarazione della

successione,  a norma  dell’art. 33, ed e’ nuovamente liquidata, a norma dello

stesso  articolo,  in   caso  di  successiva  presentazione  di  dichiarazione

sostitutiva  o integrativa  di cui all’art. 28, comma 6.  La liquidazione deve

essere   notificata,  mediante   avviso,  entro il termine di decadenza di tre

anni  dalla data  di presentazione della  dichiarazione  della  successione  o

della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

  1.   Successivamente  l’ufficio,   se  ritiene  che  la  dichiarazione,  o  la

dichiarazione  sostitutiva o  integrativa,  sia incompleta o infedele ai sensi

dell’art.   32, commi  2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della

maggiore  imposta a  norma dell’art. 34.  La rettifica deve essere notificata,

mediante avviso,   entro   il   termine di decadenza di due anni dal pagamento

dell’imposta principale.

  1.   Se la  dichiarazione della successione  e’  stata  omessa,  l’imposta

e’ accertata  e liquidata  d’ufficio a norma dell’art. 35.  Se e’ stata omessa

la dichiarazione  sostitutiva o  la dichiarazione integrativa di cui all’art.

28, comma   6,   si   procede  d’ufficio,   rispettivamente,  alla

riliquidazione dell’imposta  o alla   liquidazione  della  maggiore  imposta.

L’avviso  deve essere   notificato  entro   il  termine  di  decadenza  di

cinque anni dalla scadenza   del  termine  per  la  presentazione  della

dichiarazione  omessa.

  1.   Se nelle  liquidazioni di cui ai commi 2,  3 e 4 vi sono stati errori  od

omissioni,  l’ufficio puo’  provvedere alla correzione e liquidare la maggiore

imposta   che  ne   risulta dovuta.  Il relativo avviso deve essere notificato

entro  il termine  di decadenza stabilito per la liquidazione  alla  quale  si

riferisce la correzione.

  1.   L’imposta e’  dovuta anche se la dichiarazione  e’  presentata  oltre  il

termine   di decadenza  stabilito nel comma 4;  in questo caso le disposizioni

dei  commi  2,  3  e  5  si  applicano con  riferimento a  tale dichiarazione.

  1.   E’ principale  l’imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate,

complementare  l’imposta o  maggiore imposta liquidata in sede di accertamento

d’ufficio  o di  rettifica,  suppletiva quella liquidata per correggere errori

od omissioni di una precedente liquidazione.