(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)
Articolo 7
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Chiarezza e motivazione degli atti
In vigore dal 01/08/2000
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- Gli  atti  dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto
prescritto dall’articolo  3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto
e le   ragioni   giuridiche   che   hanno   determinato la decisione
dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
- Gli  atti  dell’amministrazione  finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare:
- a) l’ufficio  presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in
merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l’organo  o  l’autorita’  amministrativa presso i quali e’ possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- c) le  modalita’,  il  termine,  l’organo giurisdizionale o l’autorita’
amministrativa cui e’ possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- Sul  titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente
atto di  accertamento  ovvero,  in  mancanza, la motivazione della pretesa
tributaria.
- La  natura  tributaria  dell’atto non preclude il ricorso agli organi di
giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.