(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B2AD89417-4F8C-4D1C-9C94-99AEE78E7736%7D&codiceOrdinamento=200000700000000&articolo=Articolo%207

Articolo 7

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Chiarezza e motivazione degli atti

In vigore dal 01/08/2000

 

  1. Gli   atti   dell’amministrazione  finanziaria sono motivati secondo quanto

prescritto dall’articolo   3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la

motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto

e le     ragioni     giuridiche     che     hanno     determinato la decisione

dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,

questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

  1. Gli    atti    dell’amministrazione   finanziaria e dei concessionari della

riscossione devono tassativamente indicare:

  1. a) l’ufficio   presso  il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in

merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

  1. b) l’organo    o    l’autorita’    amministrativa  presso i quali e’ possibile

promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

  1. c) le    modalita’,    il    termine,   l’organo giurisdizionale o l’autorita’

amministrativa cui e’ possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

  1. Sul   titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente

atto di   accertamento   ovvero,   in   mancanza, la motivazione della pretesa

tributaria.

  1. La   natura   tributaria   dell’atto non preclude il ricorso agli organi di

giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.