No. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura Italia”, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può attivare alcuna procedura cautelare (come, ad esempio, un fermo amministrativo o una iscrizione ipotecaria) né può avviare procedure esecutive (pignoramenti). Tale Decreto, infatti, prevede un periodo di sospensione della riscossione che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Pertanto, nel suo caso, tenuto conto che i termini per il versamento della somma portata dalla cartella di pagamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà attivare una procedura esecutiva o cautelare solo dopo il 31 maggio 2020.