Sì le stesse regola previste per il pignoramento dello stipendio valgono anche per il pignoramento delle provvigioni.

Inoltre, l’art. 163 del DL Rilancio ha previsto che, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e aventi ad oggetto somme a titolo di stipendio/salario. 

Dunque, il datore di lavoro pignorato dovrà regolarmente versare l’interezza delle somme al lavoratore, senza trattenere la quota pignorata. 

Tale norma, come specificato sopra, troverà dunque applicazione anche nel caso del pignoramento effettuato sulle provvigioni.Â