Il significato di “prima casa” deve essere sostituito con “unico immobile” del debitore.
Ex Equitalia, infatti, non procede all’espropriazione solo nel caso in cui il bene aggredito sia:
- l’unico immobile di proprietà’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso (aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9)
- il bene deve essere adibito ad uso esclusivamente abitativo;
- il contribuente deve avere la residenza anagrafica presso quella specifica abitazione.
Se ricorrono queste tre ipotesi il pignoramento è illegittimo, in caso contrario l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà procedere.