Si, in questo caso si parla di pignoramento immobiliare, come previsto dall’art. 76 Dpr 602/73 sotto il nome della c.d. “Espropriazione immobiliare”.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, può procedere solo se l’importo complessivo del proprio credito supera 120.000 Euro a differenza dell’ipoteca esattoriale, art. 77 Dpr 602/73, la quale prevede un limite di procedibilità ben più basso, cioè pari a 20.000 Euro.