La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che, decorsi cinque anni dalla data di notifica della cartella esattoriale, ne possa essere richiesto in giudizio l’annullamento.
Di conseguenza, qualsiasi atto della “riscossione” e sicuramente anche l’iscrizione ipotecaria, notificato successivamente all’intervenuta prescrizione delle cartelle ad esso sottese è da considerarsi illegittimo e dunque annullabile.