L’art. 72 ter Dpr 602/73 prevede proprio i limiti di pignorabilità da applicare al c.d. “Pignoramento dello stipendio”.
Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a:
- 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
- 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
- ⅕ se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento superano i 5.000 euro.
L’art. 152 del DL Rilancio ha previsto che per questa specifica categoria di pignoramenti agisca la sospensione fino al 31 Agosto 2020.