Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/sg
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 15 e del 20 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e
delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
- Il contribuente puo’ definire il contenuto integrale dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’
produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul
valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore
aggiunto. E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla
predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di
accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
- Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate
entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
- Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
- In caso di processo verbale di constatazione consegnato a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata anche dai
soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili.
- Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate,
relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo
d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni
irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31
maggio 2019.
- Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al
comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
- La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4,
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di
venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
- In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate.
- In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
- 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma
1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
prorogati di due anni.
- Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per
l’attuazione del presente articolo.