Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/sg

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure

per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; 

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle

riunioni del 15 e del 20 ottobre 2018; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri

dello sviluppo economico, del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e

delle infrastrutture e dei trasporti; 

 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

 

                               Art. 1 

 

     Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 

 

  1. Il  contribuente  puo’  definire  il  contenuto  integrale  dei

processi verbali di constatazione redatti ai sensi  dell’articolo  24

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata

in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione

per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia  di

imposte sui redditi e relative addizionali, contributi  previdenziali

e ritenute, imposte sostitutive, imposta  regionale  sulle  attivita’

produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul

valore delle attivita’ finanziarie all’estero e  imposta  sul  valore

aggiunto. E’ possibile definire solo i  verbali  per  i  quali,  alla

predetta  data,  non  e’  stato  ancora  notificato  un   avviso   di

accertamento  o  ricevuto  un  invito  al  contraddittorio   di   cui

all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.

  1. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  devono  essere  presentate

entro  il  31  maggio  2019  con  le  modalita’   stabilite   da   un

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi

di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo

43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di

cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio

2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto

2009, n. 102. 

  1. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione

di cui al comma 1 non  possono  essere  utilizzate,  a  scomputo  dei

maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8  e

84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

  1. In caso  di  processo  verbale  di  constatazione  consegnato  a

soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115  e  116

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

la dichiarazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata  anche  dai

soggetti partecipanti, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del

presente articolo per regolarizzare le imposte  dovute  sui  maggiori

redditi di partecipazione ad essi imputabili. 

  1. Le  imposte  autoliquidate  nelle   dichiarazioni   presentate,

relative  a  tutte  le  violazioni  constatate  per  ciascun  periodo

d’imposta, devono essere versate, senza applicazione  delle  sanzioni

irrogabili  ai  sensi  dell’articolo  17,  comma   1,   del   decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro  il  31

maggio 2019. 

  1. Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie

tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della

decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il

debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  al

comma 5, a decorrere dal  1°  maggio  2016,  gli  interessi  di  mora

previsti dall’articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.

952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,

fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo

  1. La  definizione  di  cui  al  comma  1  si  perfeziona  con  la

presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione

o della prima rata entro i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  5.  Si

applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi  2,  3,  4,

del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  con  un  massimo  di

venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa  la  compensazione

prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

  1. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli  effetti

del presente articolo e il competente ufficio procede  alla  notifica

degli atti relativi alle violazioni constatate. 

  1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
  2. 212, con riferimento ai periodi di imposta  fino  al  31  dicembre

2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui  al  comma

1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  all’articolo

20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  sono

prorogati di due anni. 

  1. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore  dell’Agenzia  delle

entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei

monopoli, sono  emanate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per

l’attuazione del presente articolo.