(Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)

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Articolo 53

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Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

 

  1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
  2. Se il pignoramento e’ stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.