(Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)
Articolo 53
Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
In vigore dal 22/06/2013
Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52
- Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
- Se il pignoramento e’ stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.