(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Termine per l’inizio dell’esecuzione)

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7D&codiceOrdinamento=200005000000000&articolo=Articolo%2050

Articolo 50

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Termine per l’inizio dell’esecuzione

In vigore dal 09/06/2001

Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1

 

  1. Il  concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente

decorso il   termine  di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di

pagamento, salve   le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione

del pagamento.

  1. Se l’espropriazione non e’ iniziata entro  un  anno  dalla notifica della

cartella di   pagamento,   l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla

notifica,  da  effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di   un

avviso   che  contiene  l’intimazione  ad  adempiere  l’obbligo risultante dal

ruolo entro cinque giorni.

  1. L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello  approvato

con decreto    del    Ministero    delle   finanze e perde efficacia trascorsi

centottanta giorni dalla data della notifica.

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