(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Termine per l’inizio dell’esecuzione)
Articolo 50
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Termine per l’inizio dell’esecuzione
In vigore dal 09/06/2001
Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1
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- Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente
decorso il  termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, salve  le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
- Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella di  pagamento,  l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di  un
avviso  che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal
ruolo entro cinque giorni.
- L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello approvato
con decreto  del  Ministero  delle  finanze e perde efficacia trascorsi
centottanta giorni dalla data della notifica.
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