Sì le confermo che ai sensi dell’articolo 68 del D.L. 18/2020, come modificato dall’art. 154 del DL Rilancio, è sospesa ogni attività esecutiva pertanto il pignoramento da lei subito dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia e del successivo Decreto Rilancio, risulta illegittimo in quanto atto rientrante nella riscossione coattiva.
Inoltre, nel caso in cui le somme oggetto di pignoramento siano riferite a: stipendio / pensione / salario, l’art. 152 del DL Rilancio ne ha previsto la sospensione fino al 31 Agosto 2020.Â
Purtroppo le somme già accantonate dal terzo non possono essere svincolate ma tutte quelle che maturano successivamente dovranno essere “libere”, durante il regime di sospensione, dall’azione esecutiva.Â
Nel tuo caso, tuttavia, il pignoramento è da considerarsi del tutto illegittimo poiché è obbligo dell’Ufficio porre a conoscenza il contribuente dell’azione esecutiva a mezzo notifica.Â
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