No, per il processo civile, penale e tributario, ad oggi, l’art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd. “Decreto Cura Italia”, come modificato dal Decreto Liquidità ha previsto la sospensione straordinaria dell’attività processuale, tra cui l’impugnazione degli atti notificati da Agenzia delle Entrate Riscossione, dal “9 Marzo al 11 Maggio 2020”, compresi.
Per cui i 60 GG. iniziano nuovamente a decorrere dal 12 Maggio 2020 giugno se non ci saranno ulteriori proroghe ?
Per gli atti notificati prima del 9 Marzo, i termini di impugnazione, dovranno essere conteggiati sottraendo al termine processuale imposto dalla legge i giorni già maturati fino al 9 Marzo 2020.
Per gli atti notificati nella finestra temporale di sospensione, invece, il termini di impugnazione dovrà essere calcolato a partire dal 12 Maggio 2020.
[Es. 1: cartella di pagamento notificata in data 12 Febbraio 2020, al 9 Marzo 2020 saranno decorsi già 25 giorni utili per l’impugnazione. Al 12 Maggio 2020 dovranno essere aggiunti solo i rimanenti 35, considerato che il termini di impugnazione previsto dal D.Lgs 546/92 per gli atti tributari è pari a 60 giorni.
Es. 2: cartella di pagamento notificata in data 15 Marzo 2020, il termine di impugnazione decorre dal 12 maggio 2020, cadrà dunque in data 15 Luglio 2020].