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Massima attenzione ai vizi di notifica, il caso risolto di un imprenditore salentino

articolo a cura di:
Lodovico Poschi
Lodovico Poschi

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Ogni volta che riceviamo atti da parte di Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), è bene prestare la massima attenzione ai vizi di notifica. 

Il caso risolto di un imprenditore salentino, annullate tutte le cartelle esattoriali

Infatti, il caso risolto che presentiamo in questo articolo riguarda un imprenditore salentino il quale, grazie al lavoro svolto dal nostro team legale, si è visto annullare tutte le cartelle esattoriali che risultavano dall’estratto di ruolo.

Cosa era successo? Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato svariate cartelle esattoriali, attraverso raccomandata postale e posta elettronica certificata, ma non è stata in grado di dimostrare in giudizio di aver portato a compimento la relativa procedura di notifica.

L’imprenditore si è rivolto a CFI Crisi Fiscale d’Impresa perché, dopo aver verificato la sua posizione debitoria attraverso il c.d. estratto di ruolo (leggi qui quando si può ancora impugnare), si è reso conto che quei titoli, in realtà, lui non li aveva mai ricevuti.

Mai sottovalutare i vizi di notifica, ecco quello che è successo

I legali del team, dopo attenta analisi della documentazione prodotta, hanno in effetti riscontrato una serie di vizi nella notifica degli atti, procedendo così a presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale di Lecce.

Nel corso del giudizio, di fronte alle eccezioni mosse dai legali di CFI Crisi Fiscale d’Impresa, Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato una documentazione incompleta, sia per quanto riguarda le notifiche che l’ente presumeva di aver effettuato tramite raccomandata, sia per quelle effettuate tramite PEC.

Nel primo caso, è risultata mancante la prova dell’invio della c.d. “raccomandata informativa”, che dovrebbe essere spedita per legge in tutti i casi in cui l’agente notificatore consegni la busta nelle mani non del diretto interessato, ma in quelle di terze persone (es.il portiere).

Spetta infatti all’ente riscossore provare davanti al giudice che anche la “raccomandata informativa” è stata spedita e ricevuta dal contribuente: se la tale prova non c’è o risulta incompleta, il processo notificatorio non può dirsi perfezionato e la notifica è invalida (Cass. n. 15782/2022).

Posta raccomandata o PEC, gli errori di Agenzia delle Entrate Riscossione

Nel nostro caso, senza quella prova il giudice non ha potuto far altro che annullare tutti gli atti notificati mediante posta raccomandata. Questo perché – nel caso non venga data prova dell’espletamento di tutte le fasi che portano a compimento il procedimento notificatorio, e non solo di una parte -, la notifica è da considerarsi non valida.

A ciò si aggiunga che l’Agenzia delle Entrate Riscossione asseriva di aver notificato anche altre cartelle utilizzando la PEC (posta elettronica certificata). Anche in questo caso è l’ente che deve fornire la prova che l’indirizzo a cui avrebbe inviato l’atto è riferibile alla persona fisica o alla società in oggetto.

Come? Depositando in giudizio un estratto dei registri Ini-Pec dai quali emerge questo collegamento. 

Anche questo non è accaduto e, pertanto, il giudice, dopo aver accertato come la prova fornita dal Fisco fosse incompleta, ha annullato anche tutte le cartelle presuntivamente inviate via PEC.

È bene considerare che i vizi di notifica sono tra i più diffusi e che, come abbiamo visto, se rilevati e correttamente eccepiti in giudizio, possono portare all’annullamento delle connesse cartelle esattoriali. 

Inoltre, come ci ricorda il report 2022 sul contenzioso tributario redatto dal MEF, 1 volta su 2 gli imprenditori che vanno in Giudizio annullano totalmente o parzialmente il loro debito fiscale.

Da oltre 20 anni CFI Crisi fiscale d’impresa aiuta gli imprenditori a Ridurre fino al 100% gli atti di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), eliminando Avvisi di Accertamento, Cartelle di Pagamento, Ipoteche e Pignoramenti per importi superiori a 100mila euro.

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