Focus sulla transazione fiscale: cos’è, chi la può utilizzare e per quali tributi

articolo a cura di:
Lodovico Poschi
Lodovico Poschi

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Focus sulla transazione fiscale cos'è, chi la può utilizzare e per quali tributi

La nuova transazione fiscale e previdenziale è una vera rivoluzione messa in atto dal Legislatore perché può trasformare il debito in opportunità di risanamento.

Abbiamo realizzato un breve focus sull’argomento. .

Che cos’è la transazione fiscale

La transazione fiscale è quell’accordo, posto all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito, che si raggiunge con il Fisco e con l’Ente Previdenziale di riferimento (in genere il debito INPS) consentendo di “stralciare” il debito e di rateizzarne il residuo derivante dal carico fiscale.

La sua valenza è enorme, perché permette all’azienda di non fallire e di riprendere la propria attività.

La transazione fiscale conviene a entrambe le parti: 

  • all’Amministrazione finanziaria, che può recuperare i crediti tributari vantati verso quelle imprese che versano in uno stato di crisi e che fallendo non verserebbero più allo Stato le somme di cui sono debitrici.
  • all’imprenditore, che eviterà di fallire tornando ad essere un imprenditore libero, un contribuente sano e un valore per la collettività. 

Ma la vera rivoluzione è data dal fatto che, con le ultime novità normative in tema di “Codice della Crisi” l’amministrazione finanziaria o l’ente di riscossione non si possono più opporre come accadeva in passato ma devono subire le decisioni del Tribunale se la riduzione del carico fiscale/previdenziali fosse necessario per evitare il fallimento!

Il presupposto soggettivo: chi la può utilizzare secondo la Legge Fallimentare

L’art. 182-ter (trasfuso nell’art. 88 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) stabilisce che possono accedervi solamente le imprese in stato di crisi ammesse al concordato preventivo o facenti ricorso all’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis (art. 57 e ss. C.C.I.I.).

Quindi, secondo il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che sostituisce la vecchia legge fallimentare), alla transazione fiscale possono ricorrere solo le persone fisiche e le persone giuridiche, assoggettabili al fallimento (parola che il nuovo codice della crisi modifica in “liquidazione giudiziale“).

Sono esclusi i piccoli imprenditori, i professionisti, e i soggetti insolventi privi della qualifica di imprenditori, per i quali, ai sensi dell’art. 1 della L.F., non è possibile dichiarare il fallimento per mancato superamento delle soglie previste. 

Ricordati, comunque che, se rientri tra i soggetti “non fallibili”, potrai sempre accedere alla procedura di composizione della crisi “da sovraindebitamento”, nell’ambito della quale potrai cercare di raggiungere un accordo con il Fisco. 

Per soggetti non fallibili si intende:

  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici;
  • gli imprenditori agricoli;
  • gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative;
  • le start-up innovative;
  • i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono a far fronte;
  • i piccoli imprenditori commerciali (cioè quelli che non superano neanche una delle predette soglie di fallibilità).

Mai disperare, dunque. 

Come abbiamo visto il presupposto fondamentale per l’accesso alla transazione fiscale è la sussistenza di uno stato di crisi ovvero dell’incapacità del debitore di onorare regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni. 

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Il presupposto oggettivo: per quali tributi e a quali condizioni si può richiedere 

La transazione fiscale è utilizzabile per tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, a prescindere dalla tipologia del tributo stesso, con espressa esclusione dei tributi locali. 

In particolare: 

  • Irpef 
  • Ires
  • Irap 
  • le imposte ipotecarie e catastali 
  • l’imposta di registro 
  • le addizionali dell’Irpef nonché le imposte sostitutive dei tributi ammessi ed è stata riconosciuta anche la cosiddetta falcidiabilità dell’Iva. 

È possibile negoziare anche quei tributi che non sono ancora “certi”, ma che sono ancora “presunti” e, quindi, sono ancora una pretesa fiscale eventuale che diventerà definitiva una volta conclusa positivamente la transazione. 

In buona sostanza, la transazione fiscale potrà essere utilizzata assieme agli altri istituti alternativi al contenzioso (per esempio l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale), in quei casi in cui i tributi non sono stati ancora definitivi.

Nella transazione fiscale rientrano sia i crediti erariali aventi natura chirografaria (senza privilegio), anche se non iscritti a ruolo, sia quelli con privilegio. 

Come avrai capito, la transazione fiscale è uno strumento flessibile e innovativo, in grado di chiudere un capitolo doloroso e riaprirne uno completamente nuovo. 

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