Come ottenere lo Stralcio del debito fiscale
Introdotto nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza di luglio 2022, la Transazione Fiscale è oggi da considerarsi il miglior strumento a disposizione degli imprenditori per gestire il debito tributario e previdenziale, proponendo al Fisco, il pagamento del debito in una percentuale direttamente proporzionale all’effettivo potere di cassa.
La Transazione Fiscale in breve è la modalità di pagamento dei debiti, fiscali e previdenziali, ammessa nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza “CCII” avvenuta il 15 luglio 2022, l’istituto della transazione fiscale e previdenziale, in precedenza già disciplinato nella legge fallimentare, si è arricchito di ulteriori disposizioni, derivanti, dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, emanato dal Governo italiano in attuazione della Direttiva UE 2019/1023, la cd, “Direttiva Insolvency”.
Il debitore, grazie alla proposta di transazione fiscale diretta al creditore Fisco, può ottenere una riduzione o una dilazione del proprio debito, che sarà, sostanzialmente, proporzionato al suo effettivo potere di risanamento.
La disciplina relativa alla transazione fiscale era già originariamente contenuta nell’articolo 182-ter della legge fallimentare ed oggi è confluita nei nuovi articoli 63 CCII, con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e 88 CCII, per quanto concerne il concordato preventivo.
Se con il concordato preventivo si realizza un accordo tra il debitore e tutti i suoi creditori circa le modalità di pagamento dei debiti (tramite un apposito meccanismo di votazione) con l’accordo di ristrutturazione il patto deve ottenere la maggioranza di almeno il 60% dei debitori e non occorre, quindi, l’unanimità dei loro consensi.
Stralcio del debito fiscale con la Transazione Fiscale, un cambio di passo verso chi fa impresa
Possono accedere alla transazione fiscale (qui il link per ottenere maggiori informazione) tutti gli imprenditori commerciali (persone fisiche o società) in stato di crisi, ai quali si applicava la precedente disciplina del fallimento, oggi liquidazione giudiziale: dunque, sono esclusi coloro che non esercitano attività imprenditoriali o commerciali ed anche i piccoli imprenditori, come gli imprenditori agricoli, i professionisti e gli artigiani.