Ripartono gli Avvisi Bonari, ecco quelli che arriveranno per primi

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Avvisi bonari

Ripartono gli Avvisi Bonari, ecco quelli che arriveranno per primi

E’ ufficiale, dal 1° Marzo l’Agenzia delle Entrate è ripartita con l’invio della comunicazione di irregolarità, i cosiddetti “Avvisi Bonari”. Dopo il blocco mantenuto fino al 28 Febbraio, la ripartenza riguarda tutti gli Avvisi Bonari elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020 che, per effetto dell’ultima normativa, potranno essere inviati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022

Sulle modalità, gli scaglioni di invio e le conseguenti priorità l’Agenzia delle Entrate si è espressa attraverso il Provvedimento 88314/2021 dello scorso 06 Aprile. Il criterio individuato, tuttavia,  appare da una prima lettura, decisamente generico poiché modellato sulla base dei “carichi di lavoro dell’Agenzia delle Entrate”. 

Saranno infatti inviati con priorità tutti quegli avvisi che rientrino:

  • nei casi di “indifferibilità e urgenza”
  • nei casi previsti della definizione agevolata introdotto con l’art. 5 dal Decreto Sostegni 

Quest’ultime comunicazioni (relative al periodo d’imposta 2017 e 2018), per le quali è ammessa la definizione agevolata sembra che avranno dunque la precedenza.

Tuttavia, ricordiamo che potranno accedere a tale definizione solo i titolari di partita IVA attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.

Quando posso ricevere l’Avviso Bonario?

L’Amministrazione finanziaria procede con l’invio dell’avviso bonario al contribuente tutte le volte in cui procede con:

  • controllo automatizzato delle imposte dichiarate effettuato sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi e alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta ed “entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo” (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973).

Stessa procedura è prevista per la dichiarazione IVA (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972).

  • controllo formale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973)

In questo caso, il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e a eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione. 

Dunque, il risultato di questa attività si trasforma nella cosiddetta “comunicazione di irregolarità” o “avviso bonario”. 

Cosa dobbiamo aspettarci?

Sembra proprio quindi che queste comunicazioni (relative al periodo d’imposta 2017 e 2018), “parcheggiate” nel Magazzino Fiscale e per le quali è prevista la Definizione avranno la precedenza rispetto agli altri Avvisi. Tuttavia, è bene ricordare che la definizione e dunque lo sconto sugli importi non è automatica e soprattutto non è detto che sia conveniente!

Infatti, se da un lato il contribuente che aderisce alla proposta di definizione agevolata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate potrà beneficiare dell’integrale sconto delle sanzioni da omesso versamento (per le imposte) e delle somme aggiuntive (per i contributi previdenziali).

Dall’altro lato, è bene sottolineare, che la normativa di settore già consentirebbe per l’avviso bonario (ex art. 2, D.Lgs. n. 462/1997) di definire le sanzioni normalmente applicate nella misura del 30% (articolo 13, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/97), pagando le stesse ridotte ad 1/3, con la relativa applicazione nella misura del 10%.

Quanto accadrà nei prossimi giorni, lato fiscale, non è ancora definito ma pare concreta la ripresa della riscossione con il ritorno dei pagamenti delle rate di Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, oltre che l’ipotetico spianare la strada alla nuova Rottamazione Quater. Sullo sfondo, la vera opportunità per chi ha debiti significativa: la Transazione Fiscale. Come sempre, però, la regola fondamentale è verificare in modo minuzioso la propria posizione debitoria per definire, nel modo migliore una strategia di gestione del debito che annulli ogni rischio e porti concrete soluzioni.

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