Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare del fatidico redditometro.
Uno strumento che ha fatto molto discutere, sin dalla sua introduzione. Gli accertamenti da “Redditometro” riguardano tutti i contribuenti, nessuno escluso.
Introdotto nel 2010, dopo tre anni di stop il redditometro è tornato operativo per gli accertamenti a partire dal periodo d’imposta 2016.
Obiettivo, scovare in modo nitido la vera capacità contributiva dei cittadini e far scattare eventuali controlli. Questo in presenza di uno scostamento di almeno un quinto tra redditi dichiarati e ricostruiti attraverso la capacità di “spesa” manifestata nell’anno
Redditometro, strumento potente per determinare la capacità contributiva
Utilizzato per effettuare controlli sui contribuenti in base alla loro manifestazione di spesa, il redditometro è uno strumento di accertamento molto potente.
Esso prescinde da ciò che il contribuente ha messo in dichiarazione e tende a rideterminare l’imponibile in base a elementi indiziari. Questi sono in grado di quantificare presuntivamente proprio la capacità contributiva dell’imprenditore protagonista del controllo.
Per rideterminare il reddito l’Agenzia delle Entrate considera i c.d.“fatti indice”, individuati con apposito decreto ministeriale, che si differenziano in funzione del nucleo familiare e dell’ambito territoriale di appartenenza.
Gli indicatori di capacità contributiva e, dunque, di reddito, contenuti nel nuovo decreto e nelle tabelle allegate sono numerosi e si basano essenzialmente:
- sull’individuazione della capacità di risparmio del contribuente, attraverso il controllo sui rapporti finanziari esistenti, ossia i conti correnti, con i relativi saldi e giacenze, e l’ammontare dei depositi investiti in qualsiasi maniera;
- sulle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi: qui si guardano non solo i consumi di tutti i generi (alimentari, abbigliamento, mobili, casa, trasporti ecc.) ma anche gli investimenti (come le polizze vita) e i trasferimenti di somme ad altri soggetti.
Come ci si difende in caso di controllo da redditometro
Questo tipo di controllo fiscale impone all’amministrazione finanziaria l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente attraverso l’invito a comparire.
È bene prestare attenzione a questo perché in mancanza del contraddittorio preventivo l’eventuale avviso di accertamento risulterebbe nullo.
In ogni caso, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente ha la possibilità di dimostrare che l’operato del Fisco non è corretto, provando tra l’altro che:
- le spese sostenute sono state finanziate, ad es., per mezzo del contributo economico di genitori e parenti, o con redditi esenti o con una eredità di cui si è beneficiato (leggi qui)
- il risparmio eventualmente registrato deriva da somme accumulate negli anni precedenti a quello accertato
- le spese contestate riguardano beni e servizi essenziali per il sostentamento della famiglia, da intendersi comprensiva del coniuge e degli altri familiari fiscalmente a carico
- le spese per l’acquisto di beni (automobili o imbarcazioni) non si riferiscono alla persona fisica ma ad attività d’impresa o per l’esercizio di arti e professioni (ovviamente, nei limiti di deducibilità fiscale previsti).
Dunque siamo in presenza di uno strumento particolarmente odiato dai contribuenti.
Esso può dar luogo ad avvisi di accertamento solo presuntivi e, quindi, totalmente slegati dalla realtà del reddito realmente prodotto dal contribuente. Ma anche in questo caso abbiamo dimostrato che esiste una strategia difensiva efficace e risolutiva.
La cosa importante è non sottovalutare mai questa contestazione del Fisco, ma agire tempestivamente facendosi affiancare da un professionista competente e con la dovuta esperienza (clicca qui per risolvere con il Fisco).