Autrici articolo: Concetta Bonanno e Luana Di Feo
Pretesa tributaria: la definizione “agevolata”
Nell’ultima legge di bilancio, entrata in vigore il 1 gennaio 2023, sono stati previsti svariati strumenti per definire, in via “bonaria”, la pretesa tributaria del Fisco. A partire dagli avvisi di accertamento, per arrivare alle cartelle di pagamento, passando attraverso i contenziosi pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributarie.
A ognuno di questi verrà dedicato un articolo di approfondimento sul nostro blog.
Oggi ci vogliamo soffermare sulla c.d. “definizione delle liti fiscali pendenti”.
Di cosa si tratta?
È possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, al 1 gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi ( avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).
Pretesa tributaria: cos’è possibile fare?
I giudizi tributari possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al “valore della controversia”, coincidente, di regola, con le sole maggiori imposte accertate (IRPEF/IRES/IRAP/IVA..) ed escludendo, quindi, sanzioni e interessi.
Ricorda che il beneficio della definizione non è dato solo dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi. Si prevede, altresì, che le imposte da pagare (c.d. valore della controversia) siano più a meno “scontate” a seconda dello stato e degli esiti del contenzioso pendente.
In dettaglio:
- in caso di ricorso pendente in primo grado senza sentenza, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 % del valore della stessa,
- in caso di ricorso pendente in secondo grado con sentenza favorevole di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della stessa,
- in caso di ricorso pendente in cassazione con sentenza favorevole di secondo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 15% del valore della stessa.
In caso di sentenza sfavorevole, non ancora definitiva si dovrà versare il 100% delle imposte accertate.
Come e quando pagare?
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1° o unica rata entro il 30.06.2023.
È ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24.
L’eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.
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