Legge di bilancio 2023: possibilità di regolarizzare gli omessi e carenti versamenti

articolo a cura di:
Giulia D'Amato
Giulia D'Amato

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legge di bilancio

Legge di bilancio 2023

Novità sulla nuova Legge di Bilancio 2023

Tra le novità della finanziaria del 2023 appena entrata in vigore c’è la possibilità di regolarizzare gli omessi o carenti versamenti derivanti dalla precedente adesione a istituti deflattivi del contenzioso tributario (adesione/mediazione/acquiescenza/conciliazione).

Tale misura ha il preciso scopo di incentivare la regolarizzazione dei pagamenti da parte dei contribuenti, prevedendo benefici in caso di esito positivo.

In particolare, la regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento della sola imposta senza sanzioni e interessi.

Applicazione della norma: in quali casi potrà essere fatta

Sarà possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.  

La condizione principale affinché si possa procedere alla regolarizzazione è quella di non aver ricevuto la notifica di cartella di pagamento ovvero atto di intimazione.

Versamenti: in che modo potranno avvenire

Arriviamo al punto principale della questione: in che modo potranno quindi avvenire? Sostanzialmente in due modi, previsti dalla legge di bilancio:

– con un unico versamento da effettuare entro il 31 marzo 2023;

– in un massimo di venti rate trimestrali dello stesso importo.

Nel secondo caso, le rate successive alla prima avranno come scadenza per ciascun anno:

30 giugno;

– 30 settembre;

-20 dicembre;

– 31 marzo.

Inoltre, le rate comprenderanno anche gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Non si applica la compensazione.

Legge di bilancio: cosa accade in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione?

Come espressamente previsto dal comma 221, l’ufficio competente procede all’ iscrizione a ruolo degli importi residui non pagati.

Tali importi sono calcolati a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

In questa ipotesi, infatti, il contribuente dovrà pagare anche la sanzione prevista per ritardati o omessi versamenti.

La sanzione è del 30%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

In tal caso la cartella va notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

 

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