Guardia di Finanza: conti correnti esteri sotto controllo

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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conti correnti esteri

Lo avevamo preannunciato: è arrivato il momento degli accertamenti sui conti correnti esteri.

Come anticipato dall’Agenzia delle entrate (si rimanda all’articolo dedicato alla circolare n. 4 del 7 maggio ultimo scorso), sono scattati i controlli alla ricerca di redditi “occultati” all’estero.

Questa volta sarà, soprattutto, la Guardia di Finanza ad attivarsi per ricercare i nominativi dei presunti evasori (Circolare n. 18399 del 2 luglio ultimo scorso).

In che modo?

Attraverso l’invio di massa di questionari e inviti a fornire informazione rivolti a: intermediari, banche, società di investimento, società di criptovalute, istituti di moneta elettronica, fiduciarie, società che erogano finanziamenti, società del gioco on line e, non ultimi, commercialisti, avvocati e notai.

Verranno, in altri termini, richiesti i nominativi di persone fisiche che hanno eseguito transazione economiche:

  • verso l’estero
  • per importi superiori a 15.000,00 euro (soglia oltre la quale si attiva l’obbligo di “monitoraggio”, cioè si è tenuti alla compilazione del “quadro RW” della dichiarazione dei redditi),
  • eventualmente anche per conto o a favore di società di capitali, enti commerciali e società di persone commerciali.

In questo modo il Fisco formerà una vera e propria “lista” di contribuenti “infedeli” dalla quale attingere per innescare i futuri accertamenti e indagini bancarie.

Massima attenzione, quindi, per quegli imprenditori che, pur detenendo “illecitamente” conti correnti esteri, hanno deciso di rimanere ancora “nell’ombra”, avendo rinunciato ad aderire alle passate procedure di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure).

Crediamo che sia venuto il momento di sanare spontaneamente la propria posizione (c.d. ravvedimento operoso) senza ritardo, prima, cioè, che scatti il controllo.

Da non sottovalutare, infatti, i pericolosi risvolti “penali” derivanti dall’occultamento di redditi.

Ricordiamoci, infatti, che il “ravvedimento operoso” ha un duplice effetto premiale:

  • uno di natura “pecuniaria”, consentendo il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997);
  • e, soprattutto, uno di natura “penale”, potendo, nella migliore delle ipotesi, attivare una “causa di non punibilità” (art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000) e costituendo, in ogni caso, una “circostanza attenuante” (art. 13bis del D.Lgs. n. 74/2000) che garantisce uno “sconto” di pena fino alla metà!

Inoltre, per chi ha intenzione di “patteggiare” (art. 444 c.p.p.) il ravvedimento operoso è una scelta obbligata (art. 13bis, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000).

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