Fra le tante contestazioni eccepite da parte dell’Agenzia delle Entrate, che molti imprenditori ci sottopongono per essere difesi, c’è quella delle presunte false fatturazioni. Nell’ipotesi di falsa fatturazione si contesta al contribuente di aver registrato nel documento contabile degli elementi non veritieri.
Ad esempio, si pensi al caso del riferimento a prestazioni mai svolte, ovvero a fatture intestate a soggetti inesistenti.
Presunte False fatturazioni, una condotta con gravi conseguenze penali.
L’esigenza di generare una fattura falsa ha spesso come scopo quello di ridurre la base imponibile del soggetto che la registra nella propria contabilità quale “costo” inerente all’attività svolta.
Pertanto, per il Fisco questa pratica confluisce in una dichiarazione fiscale “fraudolenta”, essendo evidenziato un reddito inferiore a quello effettivo. In questo caso l’amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione del reddito del contribuente accertato, ricorre ancora una volta al metodo analitico-induttivo.
È bene sapere che questa contestazione non comporta conseguenze solo sul piano amministrativo-tributario, ma ha pesanti risvolti anche sul piano penale. Un motivo più che sufficiente a far scattare la reazione dell’imprenditore in buona fede che si vede recapitare un avviso di accertamento di questo tipo.
Mai come in questo caso è importante farsi aiutare da un professionista specializzato e con molta esperienza. Ad essere in gioco, è la stessa libertà dell’imprenditore perché la falsa fatturazione è un reato tributario previsto e disciplinato dal D. lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
L’art. 2 punisce chi “utilizza” la fattura falsa e, specularmente, l’art. 8 punisce chi “emette” la fattura falsa. Pertanto, di fronte a un avviso di accertamento contenente la contestazione di emissione e/o utilizzo di presunte fatture false, la strategia difensiva deve districarsi nel doppio binario amministrativo e penale, i quali mantengono una propria autonomia, sebbene possano influenzarsi vicendevolmente.
Cosa dice la Corte di Cassazione su questo fronte.
In termini generali, ci rassicura il fatto che la Corte di Cassazione, ad oggi, ha sposato un orientamento piuttosto garantista nei confronti del contribuente, evidenziando come a gravare sull’Agenzia delle Entrate sia l’onere di provare, ad esempio, che l’operazione commerciale, oggetto della fattura o delle fatture contestate, non è mai stata realizzata (c.d. fattura per operazioni “oggettivamente” inesistenti) o è stata realizzata da un soggetto diverso da quello che l’ha emessa (c.d. fattura per operazioni “soggettivamente” inesistenti).
In tale prospettiva, è la stessa Corte di Cassazione a fornirci principi di diritto importantissimi che consentono ad un professionista preparato e con grande esperienza di contestare efficacemente l’operato dell’Agenzia delle Entrate e ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento illegittimamente ricevuto.
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