Crediti ricerca e sviluppo (R&S) indebiti? È possibile sanare la violazione
Se hai utilizzato in compensazione un credito d’imposta connesso a investimenti per “ricerca e sviluppo” che ritieni non spettante, puoi ravvederti seguendo una determinata procedura.
Per accedere alla sanatoria del credito d’imposta “ricerca e sviluppo” l’art. 5 del Dl n.146/2021 prevede che i contribuenti hanno la possibilità di riversare spontaneamente, senza applicazione di sanzioni e interessi, i crediti di imposta R&S dei periodi 2015–2019, ritenuti indebiti.
Tuttavia, per l’applicazione della procedura predetta i contribuenti devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- devono avere realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito di imposta, sostenendo le relative spese;
- devono aver applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione di interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018;
- devono aver commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- devono aver commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Credito ricerca e sviluppo: le fasi attuative
Le fasi attuative della procedura sono due:
- primo step: presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate di un modello di comunicazione approvato con provvedimento 188987 del 1° giugno 2022 (specifiche tecniche riguardanti la trasmissione sono state approvate in data 4 luglio 2022).
In relazione a questo primo punto si sottolinea che, a seguito delle ultime modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 271, della legge 197/2022, per poter accedere alla procedura predetta, il modello di comunicazione deve essere inoltrato in modalità telematica entro il termine del 30 novembre 2023.
- secondo step: riversamento del credito di imposta R&S indebitamente utilizzato e indicato nella comunicazione.
A riguardo, con riferimento ai termini per effettuare il riversamento del credito, ti ricordo che sono state recentemente prorogate le scadenze originariamente previste.
L’attuale formulazione dell’art. 5, comma 10 del Dl 146/2021, infatti, prevede che l’importo del credito utilizzato in compensazione, che viene indicato all’interno della comunicazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate, deve essere riversato entro il termine del 16 dicembre 2023 (termine che invece in precedenza era il 16 dicembre 2022).
Crediti ricerca e sviluppo: un aspetto fondamentale
Il versamento potrà essere diviso in tre rate di pari importo secondo le seguenti scadenze:
- la prima entro il 16 dicembre 2023 (in precedenza 16 dicembre 2022);
- la seconda entro il 16 dicembre 2024 (in precedenza 16 dicembre 2023);
- la terza entro il 16 dicembre 2025 (in precedenza 16 dicembre 2024).
Attualmente il modello di comunicazione e il relativo software, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, devono ancora essere aggiornati tenendo conto delle nuove scadenze.
Pertanto, in attesa delle opportune modifiche del software, il contribuente che provvederà a inoltrare il modello di comunicazione per accedere alla procedura di riversamento spontaneo, dovrà compilare la sezione VI del modello disponibile, prendendo già in considerazione le nuove scadenze.
Oltre ogni rischio (se hai debiti fiscali)
In conclusione, quindi, la scadenza indicata nel modello al 16 dicembre 2022 per i versamenti in unica soluzione è da intendersi al 16 dicembre 2023; e così anche i versamenti delle rate sono da intendersi al 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025.
Se hai dubbi sulla spettanza del credito d’imposta “R&S” di cui hai già beneficiato e non sai se aderire o meno alla sanatoria, non esitare a contattarci.
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