Contributi a fondo perduto non spettanti: conviene ravvedersi!

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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contributi a fondo perduto

Il Governo, al fine di consentire, ove possibile, il superamento di tale periodo di sofferenza economica, ha riconosciuto a molti contributi a “fondo perduto”, a partire da quello a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario (art. 25, D.L. n. 34/2020).

L’emergenza epidemiologica ha messo a dura prova il tessuto produttivo e imprenditoriale del nostro Paese.

E’ notizia di questi giorni che l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 45 del 7 luglio 2021) ha già attivato i controlli in capo a coloro che hanno beneficiato di tali sovvenzioni, al fine di valutarne l’effettiva spettanza.

Tali accertamenti fiscali, a ben vedere, non devono sorprendere dato che erano stati anticipati nella Circolare “programmatica” n. 4/E del 7 maggio 2021, già commentata in un nostro specifico articolo.

A coloro che risulteranno aver “indebitamente” fruito del contributo “a fondo perduto”, il Fisco notificherà un atto d’accertamento (c.d. atto di recupero) nel quale applicherà sanzioni molto afflittive.

Infatti, la sanzioni minima prevista è pari al 100% del contributo non spettante (potendo, comunque, arrivare fino al 200%, ai sensi dell’art 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997).

Pertanto, per fare un esempio, se ho indebitamente percepito un contributo pari a 10.000 euro, l’Agenzia delle Entrate pretenderà, oltre alla restituzione della citata somma, anche il versamento di una  sanzione pari a ulteriori 10.000 euro, per un totale di 20.000 euro, oltre interessi!

Attenzione: si tratta di sanzioni che, in questo caso, non consentono di essere pagate in misura ridotta!

Quindi… non è ammessa alcuna “definizione agevolata”.

In conclusione, l’imprenditore che ha beneficiato di tali contributi “a fondo perduto” avrà due possibilità:

  • qualora ritenga di aver diritto al contributo, impugnerà l’eventuale atto di accertamento notificato dal Fisco, chiedendone l’annullamento al Giudice tributario;

Qualora, invece, ritenga di aver beneficiato, per errore, di un contributo non spettante (anche solo in parte), sarà opportuno che sani spontaneamente la propria posizione prima che arrivi l’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate. Dunque, bisognerà restituire la somma indebitamente percepita (oltre interessi) con le modalità tipiche del “ravvedimento operoso”.

Ad ogni modo, se hai già ricevuto un Invito a Comparire o un Avviso di Accertamento non devi aver paura. Alla luce della ripartenza dell’attività di Agenzia delle Entrate, il nostro consiglio è di verificare ogni richiesta da parte dell’Ente con un legale esperto.

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