Cartelle esattoriali: il nuovo calendario dopo il Sostegni ter

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Eugenia Piunno
Eugenia Piunno

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Blog CFC - Cartelle Esattoriali il Nuovo Calendario

È notizia di Giovedì scorso l’approvazione in Senato in prima lettura, del decreto Sostegni-ter ora in attesa dell’ok definitivo della Camera entro fine mese.

L’approvazione al Senato del disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni ter ha consentito il ripescaggio di 532mila contribuenti decaduti da Rottamazione ter e Saldo e Stralcio, per non aver saltato le rate dovute per il 2020 e 2021 e più volte prorogate a causa dell’emergenza Covid.

Dopo poco più di due settimane dalla conversione del Decreto Milleproroghe, che ha consentito di rientrare nella Rateizzazione i decaduti ante 08 marzo 2020. 

Per Rottamazione ter e Saldo e Stralcio gli “arretrati” sono spalmati su 3 macro scadenze entro il:

  • 2 maggio 2022 (perché il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) vanno pagate le rate 2020;
  • 1° agosto 2022 (il 31 luglio è domenica) le rate dovute nel 2021;
  • 30 novembre 2022 tutte le rate del 2022.

In tutti e tre i casi, i contribuenti possono utilizzare la regola dei cinque giorni di tolleranza successivi alla scadenza per pagare quanto dovuto.

Si prevede inoltre l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate nei confronti dei soggetti decaduti dopo il 14 dicembre 2021.

Con le modifiche apportate al Decreto Sostegni-ter i debiti riammessi valgono in tutto circa 2,45 miliardi di euro. Sono inclusi debiti con le Entrate, ma anche con l’Inps, e numerose multe stradali. 

Nuovi termine per pagare le cartelle esattoriali

Il decreto Fisco-Lavoro ha previsto una prima estensione dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, senza corrispondere gli interessi di mora, prolungando dagli ordinari 60 a 150 giorni (art. 2, comma 1).

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (legge n. 215/2021) in vigore dal 21 dicembre 2021 ha modificato tale termine, portandolo a 180 giorni.

Ti faccio un esempio

I termini di versamento delle somme richieste con una cartella di pagamento notificata il 1° settembre 2021 scadono il 28 febbraio 2022 (180 giorni dalla notifica). 

Fino a tale termine non decorreranno gli interessi di mora e l’Agente della riscossione non potrà dare corso ad attività di recupero né ad attività esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche).

La legge di Bilancio 2022 prevede un analogo prolungamento da 60 a 180 giorni dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

In sostanza:

  • il decreto Fisco-Lavoro e la legge di Bilancio per il 2022 hanno previsto un maggior periodo (180 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° settembre 2021.

Occorre fare molta attenzione però, perché il termine per proporre ricorso avverso tale tipologia di atti rimane lo stesso e cioè pari a 60 giorni. 

Aggio e oneri di riscossione

Altro tema caldo riguarda l’applicazione dell’aggio e degli oneri di riscossione. 

A partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016 si prevede che gli “oneri di riscossione” (che hanno sostituito l’aggio) sono dovuti:

  • in misura pari al 3% a carico del debitore, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella (con un 3% a carico dell’ente creditore) 
  • in misura pari al 6% (tutto a carico del debitore) in caso di pagamento effettuato oltre 60 giorni.

Gli “oneri di riscossione” si calcolano sull’intero importo dovuto, quindi, anche sugli interessi di mora. 

Solo caso di “riscossione spontanea a mezzo ruolo”, se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all’1%.

Oltre agli oneri di riscossione il debitore deve corrispondere anche le “spese di notifica”.

La Legge di Bilancio interviene eliminando, nella sostanza, degli oneri di riscossione.

Questo vantaggio vale solo per i carichi affidati successivamente al 31 dicembre 2021

Dunque, una cartella di pagamento, notificata il 10 gennaio 2022 ma relativa ad un carico affidato all’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2021 conterrà anche somme a titolo di oneri di riscossione.

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