Avviso di accertamento atto esecutivo, la riscossione parte senza cartella di pagamento

articolo a cura di:
Lodovico Poschi
Lodovico Poschi

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Avviso di accertamento atto esecutivo, la riscossione parte senza cartella di pagamento

Ricevo dall’ufficio un avviso di accertamento: significa che non c’è più nulla da fare?

Assolutamente no. È solo l’avvio di un procedimento che, se seguito correttamente, può portare all’annullamento totale o parziale della pretesa erariale. 

Che cos’è un avviso di accertamento ?

Andiamo per ordine e vediamo cos’è un avviso di accertamento.

L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’ente impositore (Agenzia delle Entrate, in questo caso) ti comunica l’esito purtroppo negativo della procedura di controllo della tua “posizione fiscale”, chiedendoti di corrispondere in poco tempo una determinata somma di denaro. 

Tale somma comprende il “quantum” non pagato, con gli interessi e la relativa sanzione; quest’ultima è estremamente afflittiva essendo, di regola, pari ad almeno il 90% della maggiore imposta accertata.

Fai attenzione. L’avviso di accertamento diventa esecutivo trascorso il termine utile per presentare ricorso (60 giorni) e, a quel punto, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ulteriore notifica di un avviso o di un’intimazione di pagamento (come annullare il tuo debito, leggi qui).

Avviso di accertamento, adesso ha efficacia esecutiva.

Ciò premesso, è importante che tu sappia che il Legislatore, riformando il sistema di riscossione delle somme mediante avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, ha attribuito, con il D. lgs. 78/2010, efficacia esecutiva ai suddetti atti. 

Decorsi ulteriori 30 giorni dai 60 concessi per impugnare l’atto (in totale, dunque 90 giorni), la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione per l’esecuzione forzata (pignoramenti di conti correnti e immobili, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, ecc.) e senza che sia più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento. 

L’iter della riscossione in caso di mancata impugnazione dell’atto. 

La riscossione seguirà, in definitiva, questo iter

  • avviso di accertamento “esecutivo” non impugnato entro 60 giorni dalla notificazione;
  • affidamento del credito all’agente della riscossione entro i successivi 30 giorni;
  • notificazione dell’“avviso di presa in carico”, contenente l’invito a versare le somme accertate;
  • attivazione dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento

L’intimazione ad adempiere deve essere notificata soltanto ove l’espropriazione non sia stata avviata entro un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo.

Quindi occorre fare attenzione ai termini di scadenza e alle comunicazioni dell’agente della riscossione perché, una volta che l’accertamento esecutivo è preso in carico dall’agente della riscossione, le azioni esecutive e/o cautelari (pignoramenti iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi ecc.) possono cominciare senza preavviso da un momento all’altro. 

Il contenzioso come opportunità per annullare il debito 

Ovviamente abbiamo un’altra possibilità. 

Verificare attentamente, con l’aiuto del professionista, la legittimità o la presenza di errori formali e sostanziali dell’avviso di accertamento, in grado di inficiare la validità stessa dell’atto. Quali sono i più ricorrenti?  Te lo spieghiamo in modo chiaro in questo video

Secondo i dati forniti di recente dal Mef (il Ministero dell’Economia e delle Finanze), 1 contribuente su 2 raggiunge in sede di giudizio il risultato di annullare totalmente o anche solo parzialmente il suo debito verso il Fisco. 

Questo dimostra che impugnare l’avviso di accertamento è di gran lunga la soluzione più efficace. 

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