Avvisi di Accertamento e Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione
L’Agenzia Delle Entrate con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, è tornata ad occuparsi della rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione.
Normativa di riferimento
La rinuncia agevolata rappresenta una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, ed è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ai commi da 213 a 218 dell’art. 1, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204.
Entro quando si può richiedere?
Secondo quanto previsto dal dettato normativo il ricorrente entro il 30 settembre 2023 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
Qual è la riduzione?
In particolare, si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.
Quali sono gli atti inclusi?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa, specificando come la rinuncia agevolata interessi le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, che risultano pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ovvero al 1° gennaio 2023.
Quindi, nella rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione rientrano gli avvisi di accertamento.
Quanto alla pendenza della lite, è sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, ancorché alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso innanzi alla cancelleria della Suprema Corte, che dovrà comunque essere stato effettuato nei termini di legge.
Nello specifico, la facoltà di rinuncia in via agevolata interessa le controversie “aventi ad oggetto atti impositivi” e quindi, come sottolineato dalla circolare n. 21/E/2023 delle Entrate, l’ambito di applicazione dell’istituto è analogo a quello della conciliazione agevolata, discostandosi, invece, da quello della definizione automatica delle liti.
Quali sono gli atti esclusi?
La circolare n. 21/E/2023 evidenzia che la norma non disciplina espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.
Stante l’assimilazione della rinuncia all’accordo conciliativo agevolato, è stato chiarito che tale istituto non si può esercitare in riferimento alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, che risulterebbe contrario alla ratio della norma.
Rientrano anche le spese di lite?
In ragione dell’eccezionalità della norma, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.
Pertanto, le parti possono concordare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio. La definizione deve interessare tutte le pretese azionate in giudizio, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità, consentita invece con riguardo alla conciliazione agevolata, di addivenire ad un accordo avente ad oggetto solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.
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