Avvisi di Accertamento e Definizione delle liti pendenti con Agenzia delle Entrate
Con la legge di Bilancio 2023, la stessa dove è stata prevista la rottamazione quater, è stata prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
La Normativa
All’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, e prevista la possibilità le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.
Quali sono gli atti definibili?
La norma inizialmente si limitava a riconoscere come definibili i soli atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), ma con successivo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 2/2023) è stato chiarito che è possibile avvalersi della procedura non soltanto per le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, ma anche per quelle inerenti atti di riscossione, come la cartella di pagamento.
Quali sono gli effetti premiali?
La disciplina in esame consente di definire in maniera agevolata, pagando un determinato importo correlato al valore della controversia e diversificato in funzione dello stato e del grado in cui pende il giudizio.
Si dovrà versare:
– 90% del valore della lite, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;
– 40% del valore della lite, se l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
– 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Per valore della lite si intende quello di cui all’articolo 12 co. 2 del D. lgs 546/92 e cioè al netto di interessi e sanzioni.
Più tempo per presentare la domanda grazie alle novità del “Decreto Bollette”
Il Governo è intervenuto nel modificare i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, infatti, per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti c’è tempo non più fino al 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.
Entro questo termine, per ciascuna controversia tributaria autonoma, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione. Questa dovrà essere esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.
Quale l’effetto sui contenziosi?
Le controversie tributarie definibili non vengono sospese in automatico!
Gli effetti della definizione agevolata sul processo sono quelli della sospensione della controversia, sino al 10 ottobre 2023, a condizione che venga presentata apposita richiesta del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata, ponendo in capo allo stesso l’obbligo di depositare, entro tale data la domanda di definizione ed il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Una volta depositata tale documentazione, il processo viene dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione, che hanno scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.
Quali sono le tempistiche per i pagamenti?
Il termine per aderire è, quindi, entro il 30 settembre ed entro la stessa data va versato l’intero importo dovuto o la prima rata. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
L’Ufficio può opporsi?
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato non più entro il 31 luglio 2024, ma entro il 30 settembre 2024.
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