Dovevi ricevere avvisi di accertamento nell’anno 2020? Ma il susseguirsi degli interventi normativi, finalizzati a contenere gli effetti collaterali della emergenza sanitaria, ha impedito che ciò si verificasse?
Devi sapere che il problema è solo posticipato.
Difatti, il D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021, modificando quanto previsto già all’articolo 157 del Decreto Rilancio, ha previsto che gli avvisi di accertamento in scadenza a fine 2020 devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e potranno essere notificati tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
In altri termini, è stato previsto un “doppio termine” tra la data di emissione e quella di notifica del provvedimento, termini tutti sanciti a pena di decadenza – se oltrepassati l’atto è nullo.
Dovrebbe essere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ad individuare, nel concreto, le modalità operative, affinché la c.d. “emissione” dell’atto possa essere provata, ma ad oggi, tutto tace.
Gli unici riferimenti disponibili sono quelli dello stesso art. 157, secondo cui “l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultanti dai sistemi informativi dell’agenzia delle Entrate”.
Tuttavia, il termine previsto per l’emissione degli atti di accertamento ha natura tassativa. Quindi le regole che ne descrivono le modalità attuative devono essere fissate da una norma di legge specifica, che non potrà essere sicuramente l’art. 157, poiché decisamente confuso e indeterminato.
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 25/E/2020, ha chiarito parzialmente cosa si intenda per atto “emesso”.
E’ definito così l’atto “firmato e protocollato entro il 31 dicembre 2020”.
E’ chiaro che, proprio in funzione del rispetto del termine del 31 dicembre 2020, sarebbe stato necessario che tutti i dettagli della nuova legge fossero già stati noti, ma questo non è accaduto, lasciando allo sbaraglio il contribuente.
Qual è la conseguenza?
I contribuenti non possono usufruire degli strumenti necessari per verificare il corretto operato dall’Amministrazione finanziaria.Non possiamo che concludere, dunque, che allo stato attuale vi sono tutti i presupposti per la nascita di un acceso contenzioso in relazione alla legittimità degli avvisi di accertamento da emettersi entro il 2020.
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