Annullamento avviso di accertamento
Nell’ambito del contenzioso tributario, possiamo individuare i tre più frequenti vizi che possono portare il giudice ad annullare un avviso di accertamento:
1) la competenza territoriale dell’ufficio che ha messo l’avviso di accertamento;
2) la decadenza dei termini entro cui poter notificare un avviso di accertamento;
3) il difetto o l’insufficiente motivazione.
Più in dettaglio, ti ricordo, infatti, che:
- in relazione alla “competenza per territorio” (art. 31 del D.P.R. n. 600/1973), l’ufficio competente a emettere un avviso di accertamento è quello nel cui territorio si trova il domicilio fiscale (cioè, la “residenza per le persone fisiche e la “sede legale” per le società) del contribuente alla data in cui è stata o si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi;
- in relazione alla “decadenza dei termini” (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), l’ufficio è obbligato a rispettare precisi termini entro cui emettere l’avviso di accertamento. Il legislatore prevede, infatti, due tipologie di termini a seconda che sia stata o meno presentata la dichiarazione dei redditi.
Annullamento avviso di accertamento: i termini per farlo
Vediamoli insieme:
- nell’ipotesi di dichiarazione presentata, l’Ufficio potrà controllare il contribuente entro il 31 dicembre del 5^ anno successivo a quello di avvenuta presentazione,
- nell’ipotesi di omessa dichiarazione, l’Ufficio potrà effettuare il controllo entro il 31 dicembre del 7^ anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.
- in relazione al vizio di motivazione (art. 42 del D.P.R. n. 600/1973), l’Ufficio è tenuto, per legge, a precisare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa erariale, al fine di consentire al contribuente di potersi difendere (art. 24 della Costituzione).
Ove tale obbligo non venga correttamente rispettato, il contribuente potrà presentare ricorso dinanzi al giudice tributario competente, eccependo la carente motivazione dell’avviso di accertamento e, quindi, l’arbitrarietà e illegittimità della pretesa fiscale.
Per concludere, ti ricordo che possono sussistere anche altri importanti vizi formali idonei a rendere illegittimo un avviso di accertamento, quali per esempio:
- l’invalidità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, che, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R.n. 600/1973, qualora non sia stato firmato dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, è radicalmente nullo.
- l’invalida notificazione dell’avviso di accertamento. Ti ricordo, infatti, che tutti gli atti tributari devono essere notificati seguendo precise procedure legali (art. 60 del D.P.R. n. 600/1973), che, ove non analiticamente rispettate, possono rendere invalida e, quindi, non efficace, la notificazione dell’avviso di accertamento.
Ok all’annullamento dell’avviso di accertamento, ma le possibilità del 2023 sono moltissime
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