Cos’è l’accertamento con adesione, quando può essere richiesto?
Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023, vi è anche il potenziamento della procedura di accertamento con adesione.
L’accertamento con adesione prevede che il contribuente possa vedersi ridurre le sanzioni e chiedere la rateizzazione, se ha ricevuto un avviso di accertamento.
Tramite questo accertamento, il contribuente rinuncia a impugnare l’atto impositivo, accedendo a importanti agevolazioni sul pagamento del debito.
Si tratta di uno strumento utile per gestire tutti i debiti tributari di competenza dell’Agenzia delle Entrate, versando quanto dovuto in modo agevolato e previo accordo con il Fisco.
Tali agevolazioni consistono principalmente nella possibilità di rateizzare le somme e nella riduzione delle sanzioni che potrebbero essere applicate.
In cosa consiste l’accertamento con adesione?
Il meccanismo è di fatto un accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate e può riguardare tutti i soggetti che hanno subito un controllo fiscale.
L’adesione è utilizzabile dopo che il soggetto ha ricevuto un avviso di accertamento, oppure a seguito di un controllo della Guardia di Finanza, come una ispezione o verifica (art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997).
L’accertamento con adesione prevede una riduzione delle sanzioni di 1/3 rispetto a quelle che sarebbero applicate, calcolate sul minimo previsto dalla legge.
Con la Legge di Bilancio 2023 tuttavia questo vantaggio aumenta, ovvero la riduzione delle sanzioni è di 1/18 sulle sanzioni minime previste per legge.
Che cosa cambia
Oltre alla possibilità di ottenere una importante diminuzione delle sanzioni, l’accertamento con adesione garantisce anche una modalità di pagamento di quanto dovuto flessibile.
È possibile, infatti, versare le somme dovute tramite rateizzazione, fino a un massimo di 20 rate su base trimestrale.
Ti ricordo che dal mese di luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate è, quasi sempre, obbligata ad attivare tale procedura, invitando il contribuente a comparire in un momento precedente alla notifica dell’accertamento (art. 5ter del D.Lgs. n. 218/1997); se il contribuente decide di non presentarsi, non potrà avvalersi in seguito di questo strumento.
Nei casi in cui, invece, il contribuente non sia stato invitato a comparire dal Fisco, potrà presentare una specifica istanza di accertamento con adesione, e può procedere così in due momenti:
- a seguito di accesso, ispezione o verifica (comma 1 del citato art. 6);
- o dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, ma entro la scadenza dei termini per presentare un eventuale ricorso (comma 2 del citato art. 6), cioè entro 60 giorni.
Come si conclude la procedura di accertamento con adesione?
Una volta conclusa la procedura di accertamento con adesione, con la sottoscrizione dell’accordo “transattivo”, il contribuente può decidere di procedere con il pagamento delle somme dovute in un unico versamento, oppure chiedere la rateizzazione degli importi.
In ogni caso, il pagamento va effettuato entro 20 giorni da quando viene sottoscritto l’accertamento con adesione, sia che si tratti del versamento di tutta la somma, sia che si tratti della prima rata.
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